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Contratto di rete con causale di solidarietà – Legge n. 77/2020 – Decreto Rilancio

In sede di conversione del Decreto Rilancio, Legge del 17 luglio 2020, n. 77, il Legislatore ha introdotto alcune novità/integrazioni in materia di reti tra imprese.

Infatti, l’art. 43 bis del DL Rilancio ha introdotto la possibilità di stipulare il c.d. contratto di rete con causale di solidarietà; tutto ciò con lo scopo di tutelare i livelli occupazionali fortemente messi in crisi dalle conseguenze dello stato emergenziale ad oggi ancora in atto a causa del diffondersi del COVID-19.

Si rammenta che il contratto di rete è stato introdotto dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009) la quale, all’art. 4 ter, dispone che: “Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”.

L’art. 43 bis L. 77/2020 dispone che tra le finalità del contratto di rete vi sono: “l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi”.

Il contratto in questione può essere stipulato dalle imprese di “filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorià competenti”.

Quindi, tutte le imprese, senza alcun limite dimensionale, le quali siano state colpite da crisi economiche potranno stipulare il contratto di rete con causale di solidarietà per perseguire le finalità di cui sopra facendo ricorso agli strumenti della codatorialità e del distacco semplificato.

A ciò si aggiunga che in virtù del disposto dell’art.12 della Legge del 22 maggio 2017, n. 81 anche i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, hanno la possibilità di costituire e partecipare a reti di esercenti la professione o di imprese, in forma di reti miste.

Dunque coloro i quali intendono costituire o aderire ad una rete di imprese potranno essere tanto imprese individuali, società, associazioni senza scopo di lucro, enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività d’impresa non necessariamente commerciale quanto lavoratori autonomi; senza alcun vincolo di costituzione, forma giuridica, limite di natura merceologica o di settori diversi o limiti territoriali.

L’art. 43 bis L. 77/2020 prevede che le finalità che lo stesso intende perseguire possono essere realizzate tramite due strumenti:

il primo è l’istituto della codatorialità;

il secondo è quello del distacco.

La nuova normativa conferisce, dunque, nuovo vigore all’istituto della codatorialità, introdotto dalla c.d. Legge Biagi (art. 30, comma 4 ter D.Lgs. 10/09/2003 n. 276) ma rimasto nei fatti privo di attuazione per mancanza di disposizioni operative in tema di comunicazioni necessaria per lo svolgimento delle prestazioni d’opera presso le imprese facenti parte della rete.

Per quanto riguarda, invece, l’istituto del distacco si rileva come quest’ultimo sia legittimo laddove sussista la rete di impresa.

Si rileva, infine, che la possibilità di ricorrere al contratto di rete di solidarietà è, ad oggi, limitata al solo 2020 ed in particolare a quei contratti siglati entro il 31/12/2020.

A questo riguardo, è bene sottolineare che, in deroga alle regole generali, la L. 77/2020 ha introdotto una forma semplificata di pubblicità per il contratto di rete di solidarietà prevedendo il ricorso alla firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione, e all’assistenza qualificata delle parti ad opera delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle fasi di redazione e, appunto, di sottoscrizione del contratto.

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