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Finanziamento Soci: per la Cassazione è legittimo l’accertamento delle Entrate anche se irrituale (Cass. Civ., Ord. Sez. V, Num. 1151/2022)

L’ordinanza n. 1151/2022 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo benché irrituale.

La vicenda prende le mosse da un accertamento svolto dalle Entrate, in merito all’anno 2006, ipotizzando maggiori imposte in virtù di una serie di finanziamenti da parte dei soci.

Si deve rilevare, inoltre, che nei due primi gradi di giudizio le difese della Società ricorrente erano state accolte: era stato ritenuto che, data la regolarità delle scritture contabili, non vi fossero i presupposti per ricorrere all’accertamento induttivo.

Inoltre, nei due gradi di merito, era stato rilevato che il metodo induttivo si era basato su meri indizi privi degli elementi della precisione e della concordanza.

Tuttavia, come già anticipato, la Cassazione ha ritenuto legittima l’azione dell’Erario poiché i ridetti finanziamenti Soci non presentavano i seguenti requisiti:

  1. l’iscrizione al libro dei Soci per un periodo non inferiore ai 3 mesi;
  2. l’essere titolare di una quota sociale di almeno il 2% del capitale sociale deliberato con l’ultimo bilancio approvato;
  3. l’atto costitutivo deve contenere una clausola apposita che lo preveda;
  4. la presenza di una delibera supportata da capacità e disponibilità finanziaria dei Soci finanziatori;
  5. la tracciabilità dei finanziamenti.

Ebbene, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, i Soci finanziatori mancassero del requisito della capacità e disponibilità finanziaria e, pertanto, era plausibile ritenere che i finanziamenti in questione avevano la loro fonte in ricavi “in nero” della Società medesima.

Inoltre, la Cassazione, ha ritenuto di censurare i finanziamenti de quibus poiché gli stessi erano stati effettuati in contanti ed in assenza di una qualsivoglia delibera assembleare.

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